Il scaltro romano obbligava alla fedelta, intanto che ammetteva la prostituzione, il convivenza, il erotismo extraconiugale, il sessualita finocchio e il sesso unitamente gli schiavi.
Fu insieme gli ordinamenti dell’antica Roma che, quantomeno tra le culture mediterranee, ebbe espansione un metodo caratteristico della serie „legalizzata” dal tradizione noto, originandosi una diversita, non disgiunta da una un qualunque disapprovazione assistenziale, nei confronti dei „figli naturali” e di quelle cosicche unitamente forza dei nostri giorni si potrebbero chiamare „unioni di fatto”. Col furbo romano la coniugi di coniugi veniva elenco, obliquamente il iter di pubblica valenza, come una famiglia, nocciolo di attribuzione di una raggiera di diritti e di obblighi, numeroso tra i coniugi perche tra questi e il puro separato, la postura dei figli situandosi con sottomissione di quella dei legittimi genitori. L’individuazione verso fini sociali della serie rifletteva alquanto l’esigenza di mettere in ordine la massa, quanto il patrimonio delle molte variegate formule in precedenza durante avvezzo appresso culture ovverosia religioni precedenti l’era romana.
La norma nuziale latina, nella sua estrema brevita, „Ubi tu Gaius, ego Gaia”, sintetizza la situazione della collaboratrice familiare in quanto la pronunziava e che mediante questa ammissione si sottometteva alla potestas del ilias, venendone ascritta al complesso dei patrimonio disponibili.
E ben richiamo la conclusione del giurisperito romano Modestino, aiutante cui nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio („le nozze sono l’unione in mezzo a umanita e cameriera implicante un compagnia di tutta la attivita, affitto dal diritto ottimo e umano”). Continuă lectura „All’origine il sposalizio non eta stabilito circa alcun tradizione, eta adeguato la coesistenza cum affectionis a stabilire legalmente l’unione”